PERMESSI LEGGE 104

PERMESSI LEGGE 104

A CHI E’ RIVOLTO


I lavoratori disabili in situazione di gravità o i lavoratori con familiari disabili in situazione di gravità possono beneficiare di permessi retribuiti.

I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti:

• disabili in situazione di gravità;
• genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
• coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto (articolo 1, commi 36 e 37, legge 76/2016), parenti o affini entro il terzo grado di familiari disabili in situazione di gravità.
Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori, il coniuge, la parte dell’unione civile o il convivente di fatto della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

I LAVORATORI DISABILI 

lavoratori disabili in situazione di gravità possono beneficiare di:
– permessi orari retribuiti: rapportati all’orario giornaliero di lavoro che consistono in due ore al giorno se l’orario lavorativo è pari o superiore a 6 ore, o di un’ora se l’orario lavorativo è inferiore a 6 ore.
– Tre giorni di permessi mensili, anche frazionabili in ore.

I GENITORI DI FIGLI DISABILI

I genitori di figli disabili in situazione di gravità minori di tre anni possono beneficiare di:

– tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore;
– prolungamento del congedo parentale;
– permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro, che consistono in due ore al giorno se l’orario lavorativo è pari o superiore a sei ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a sei ore.

I genitori di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra i tre e i dodici anni di vita possono beneficiare di:

– tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore;
– prolungamento del congedo parentale.

I genitori di figli disabili in situazione di gravità oltre i 12 anni di età, il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e gli affini della persona disabile in situazione di gravità possono beneficiare di tre giorni di permesso mensile frazionabile anche in ore.

DECORRENZA E DURATA


La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione.

Dovrà essere completa delle previste dichiarazioni di responsabilità e il richiedente i permessi dovrà comunicare entro 30 giorni dal cambiamento le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nella domanda.

QUANTO SPETTA


Le indennità per i permessi sono così corrisposte:

• i permessi fruiti a giorni saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta;
• i permessi fruiti a ore saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta;
• i permessi fruiti a titolo di prolungamento del congedo parentale fino al dodicesimo anno di vita del bambino o, in caso di adozione o affidamento, fino 12 anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore, saranno indennizzati al 30% della retribuzione effettivamente corrisposta.

Durante la fruizione dei permessi retribuiti si ha diritto anche all’assegno per il nucleo familiare.

La quota della tredicesima mensilità, o altre mensilità aggiuntive, è inclusa nella retribuzione giornaliera da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità e pertanto già corrisposta a carico dell’Istituto.

INDICE

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